- favorisce l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica (fino a € 2.500.000) di prima istanza (ponderazione ZERO) e copre l’ammontare dell’esposizione (fino all’ 80%) dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI;
- è accessibile da parte di tutte le PMI (salvo quelle operanti nel settore finanziario, ecc.);
- è destinato alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria.
La valutazione del merito di credito ha per oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori ottimali”. La valutazione economico-finanziaria viene integrata con l’esame dei dati andamentali (CERI e/o Credit Bureau). Il risultato della valutazione determina l’inserimento dell’impresa beneficiaria in una delle 5 fasce di valutazione.
La legge n.40 del 6 giugno 2020 – Decreto Liquidita – ha stabilito che fino al 31/12/2020, (termine prorogato con Circolare 24/2020 al 30.6.2021 – 28.2.2021 per le MID CAP), in deroga alle norme generali, l’accesso al Fondo è consentito:
- alle aziende MID CAP (con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità);
- alle aziende del settore AGRICOLTURA anche in garanzia diretta (Circolare n 14/2020);
- alle nuove imprese, senza vincoli in termini di finalità;
- l’importo massimo della garanzia pubblica per singola azienda è elevato € 5.000.000;
- la garanzia del Fondo è concessa senza la valutazione del merito del credito;
- la percentuale di copertura per le operazioni di garanzia diretta viene fissata al 90% di ciascuna operazione finanziaria con durata massima fino a 72 mesi e per un importo che non può superare alternativamente i seguenti parametri:
- 25% del fatturato dell’anno 2019;
- il doppio della spesa salariale per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
- il fabbisogno per costi del capitale d’esercizio (funzionamento) e per costi di investimento, da sostenere nei successivi 18 mesi ovvero nei successivi 12 mesi qualora trattasi di aziende con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Detto fabbisogno viene attestato dalla stessa azienda mediante apposita autocertificazione;
- per le operazioni che non hanno le caratteristiche di durata e d’importo di cui sopra la percentuale di copertura per la garanzia diretta è fissata all’80% indipendentemente dalla fascia di garanzia;
- per le operazioni fino a € 30.000 qualora vengano rispettati alternativamente i seguenti parametri:
- 25% del fatturato dell’ultimo bilancio depositato;
- il doppio della spesa salariale per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile.
La percentuale di copertura viene fissata al 100% con durata massima fino a 120 mesi (180 mesi con Circolare 24/2020) e preammortamento di 24 mesi.
In deroga alle norme generali a tale tipologia di finanziamento posso accedere anche:
- Associazioni professionali e società tra professionisti;
- Imprese individuali, professionisti e studi professioni operanti in attività finanziari e assicurative, Codici ATECO Sezione K;
- Società di agenti in attività finanziaria limitatamente ai codici ATECO 661920 – 661921 – 66922 – 662100;
- Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Operazioni definite dal TUB e dal DM Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014.
Sezione dedicata con fondi specifici.
Finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni o servizi connessi all’attività svolta destinati ad imprese costituite da non più di 5 anni o a professionisti titolari di partita IVA da non più di 5 anni che devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013.
Importo massimo finanziabile fino a € 25.000 (elevabile a € 35.000) di durata massima di 84 mesi con copertura dell’esposizione 80%).
I soggetti che erogano un’operazione di microcredito sono tenuti a prestare, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla normativa.
Operazioni finanziarie di cui all’art 6 comma 2 lett d) del D.M. 6 marzo 2017.
Importo massimo finanziabile fino a € 25.000.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo senza la valutazione del merito di credito.